Camera Penale di Torre Annunziata

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Lo Statuto

La Camera Penale

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA

Art. 1
In data 14 aprile 1994, a seguito della legge 11 febbraio 1992, istitutiva del Tribunale di Torre Annunziata, è stata costituita a tempo indeterminato la Camera Penale del circondario di Torre Annunziata.
Essa è una associazione volontaria senza scopo di lucro ed ha sede presso il Palazzo di Giustizia oplontino; aderisce all'Unione Camere Penali Italiane di cui ne condivide i principi statutari, gli scopi sociali ed il marchio esclusivo.
Il suo C.F. è il seguente: 90027610634
Art. 2
Scopi dell' Associazione, in sintonia con l'Unione Camere Penali Italiane, sono:
Promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
Operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionale ed internazionali;
e) Tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore , gli interessi professionali degli avvocati, anche attraverso l'elaborazione e la promozione e sottoscrizione di protocolli di intesa ed ogni altra iniziativa destinata a migliorare l'esercizio della giurisdizione
Promuovere iniziative culturali, politiche e di studio volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere e sviluppare lo studio delle materie giuridico-penali, a dibattere ed approfondire le questioni di maggiore interesse collettivo, a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione
Contribuire ad instaurare rapporti di correttezza con i magistrati e gli operatori di Giustizia del circondario, nell'ottica di una vigilanza attenta sulla corretta applicazione della legge
Vigilare che il diritto di difesa sia adeguatamente tutelato quale strumento fondamentale di garanzia dei diritti inviolabili del cittadinoil degenerare di prassi giudiziarie contrarie ai principi del giusto processo, informando a tal fine l'opinione pubblica sui problemi dell'amministrazione della giustizia
h) Assumere iniziative di solidarietà nei confronti di colleghi nell'ambito della difesa degli interessi generali dell'avvocature!,
Art. 3
Possono essere soci della Camera Penale tutti i legali in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal presente Statuto che siano regolarmente iscritti all'Albo professionale e che esercitano in modo continuativo la professione forense.
I soci si dividono in:
a) Soci effettivi:
Gli avvocati ed i praticanti avvocati abilitati
b) Soci onorari:
Avvocati eminenti che per cultura e straordinari meriti professionali abbiano conferito lustro e prestigio al foro penale ovvero abbiano dimostrato particolare attenzione per i suoi problemi.
Requisiti per essere ammessi alla qualità di socio e di ottenere i diritti di elettorato attivo e passivo sono:
Esercizio della professione prevalentemente nel campo penale
Non iscrizione a Camera Civiledella quota annuale di iscrizione
Art. 4
Sarà espulso il socio che venga meno agli obblighi morali e professionali derivanti dal presente Statuto, che comprometta il prestigio della Camera Penale ovvero mantenga una condotta gravemente riprovevole rispetto alla deontologia professionale.
Il socio sottoposto a processo penale, rinviato a giudizio, sarà soggetto a valutazione da parte del Collegio dei Probiviri, che potrà in relazione alla gravità dell'imputazione ed a seguito di audizione dell'interessato, proporne l'espulsione al consiglio direttivo.
Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale di iscrizione sarà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo qualora, a seguito di invito scritto, a mezzo raccomandata, non vi ottemperi,
Art. 5
Sono Organi della Camera penale:
L'Assemblea Generale dei sociConsiglio DirettivoPresidente del Consiglio Direttivovice Presidente, il Segretario ed il TesoriereCollegio dei Probiviri
Art. 6
L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce almeno ogni anno in seduta ordinaria entro il 31 marzo; in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo che ne cura la sua pubblicizzazione mediante manifesti affissi nel Tribunale e nelle sedi distaccate.
Ogni socio partecipa personalmente all'Assemblea.
Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti
Le deliberazioni dell'Assemblea, sono vincolanti per tutti gli organi della Camera Penale per quanto attiene alle linee generali di indirizzo politico ed alle modifiche statutarie.
Art. 7
L'assemblea nomina il suo Presidente, il segretario, due scrutatori
L'assemblea ordinaria tratta:
approvazione delle linee programmatiche e del consuntivo
elezione del consiglio direttivo
L'assemblea straordinaria tratta gli argomenti indicati all'o.d.g. e le modifiche dello statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni delibera di modifica dello statuto deve essere adottata a maggioranza assoluta dei soci.


Art. 8
Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli iscritti. Esso è composto da undici membri, Presidente compreso e nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Si riunisce su comunicazione anche orale del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
La prima riunione utile del Consiglio direttivo, dopo le elezioni, è presieduta dal consigliere più anziano dì età e così fin quando non viene nominato il Presidente

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Camera Penale. Esso provvede a:
Accogliere o espellere soci o a dichiararne la decadenza;
Attua le direttive programmatiche formulate dall'Assembleai rendiconti annuali preventivo e consuntivo che restano ostensibili in qualsiasi momento ed ad ogni socio e che devono essere ratificati dall'Assemblea se ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei soci
Stabilire i contributi ordinari ed accogliere quelli straordinari eventualmente elargiti; i contributi ordinari relativi alla quota associativa sono determinati tenendo conto della quota da versare all'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane; la quota associativa dei praticanti avvocati non può superare il 60% della quota stabilita per gli avvocati
Nominare commissioni per particolari iniziative e manifestazioni culturali associando eventualmente ad esse persone non iscritte all'Associazione, distintesi per particolari meriti culturali o scientifici
Designare soci a prendere parte a convegni e manifestazioni esterneil collegio dei Probiviri
Nominare eventualmente un presidente onorario scelto tra gli avvocati di maggiore prestigio e con un lungo esercizio professionale
Art. 10
Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea
La sua elezione avviene con il sistema maggioritario assoluto.
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Nessuno è eleggibile alla carica di Presidente per più di due volte consecutivamente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Convoca l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; espleta ogni compito a lui demandato dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.
Art. 11
Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio Direttivo in apposita seduta. È composto da tre membri scelti tra i soci di età superiore ai 45 anni e con anzianità di iscrizione all'albo di almeno 12 anni.
E' organo giurisdizionale dell'Associazione ed elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
giudica suoi ricorsi elettorali
giudica inappellabilmente sulle istanze di ammissione all'Associazione
c) decide ogni ricorso dei soci, in particolare sulla gestione contabile, convocando l'Assemblea per la ratifica dei bilanci se ne è fatta rituale richiesta e vi è inerzia da parte del Presidente
derime ogni contrasto tra i soci e tra questi e gli organi sociali
può, in caso di accertate violazioni dolose e su richiesta di almno un terzo dei soci, dichiarare la decadenza del Presidente, del Consiglio Direttivo ed indire nuove elezioni
f) decide sulle controversie di cui all'art. 4
Art. 12
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza, di impedimento o su delega.
Il Segretario cura e conserva il libro dei Soci, il libro dei verbali ed ogni altra documentazione sociale. Egli controfirma tutti gli atti ufficiali della Camera Penale
Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi sociali ed è responsabile delle somme riscosse e delle spese effettuate; conserva e tiene aggiornato il libro cassa ed ogni altra documentazione contabile, redige annualmente i rendiconti che sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo.
Ha l'obbligo di fare esaminare in qualsiasi momento ed a qualsiasi socio tutta la documentazione finanziaria e contabile in suo possesso.
Il Segretario ed il Tesoriere sono revocabili in qualsiasi momento da parte del Presidente per gravi inadempienze nell'espletamento dei propri compiti.
Art. 13
Tutti gli Organi sociali hanno la durata di due anni.
La Carica di Presidente e di Consigliere del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con quella di Presidente o componente del Consiglio dell'Ordine Forense, con quella di Sindaco di un comune rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata, con la carica di consigliere o assessore regionale, con le carica di parlamentare nazionale od europeo, con cariche di governo.
L'elezione alle cariche incompatibili comporta la decadenza da quelle ricoperte nella Camera Penale, salvo diversa opzione.
Art. 14
L'Assemblea per le elezioni è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente ogni due anni, al termine del mandato e non oltre due mesi dalla scadenza di esso.
In caso di mancata convocazione dell'Assemblea per il rinnovo della cariche sociali, su ricorso, vi provvede il Collegio dei Probiviri.
Tutti i soci iscritti sono elettori ed eleggibili.
L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere redatto e reso noto a cura del Comitato Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Esso è comprensivo dei vecchi soci non dichiarati decaduti e dei nuovi soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

L'effettivo esercizio del diritto di voto da parte dei soci già inseriti nell'elenco degli iscritti è tuttavia subordinato al pagamento della quota associativa.
Le candidature, per liste di candidati, debbono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, a pena di esclusione.
Esse devono contenere i nominativi degli 11 candidati al Consiglio Direttivo.
Le liste dei candidati sono affisse nel seggio.
La scheda elettorale deve contenere le indicazioni delle varie liste presentate.
Le votazioni per eleggere il Consiglio Direttivo sono segrete.
Gli Avvocati aventi diritto esprimono il voto sulla scheda loro consegnata, barrando lo spazio in corrispondenza della lista che intendono votare.
Il Presidente del seggio elettorale, il segretario del seggio ed i due scrutatori che cureranno lo scrutinio sono nominati dal Consiglio direttivo uscente, sentiti i rappresentanti delle liste dei candidati.
Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Al termine dello stesso il Presidente del seggio proclamerà la lista vincitrice.
Art. 15
Verranno proclamati eletti tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.
In caso di parità si procederà a ballottaggio, nei 15 giorni successivi, tra le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Avverso la proclamazione è ammesso ricorso scritto, da parte dei candidati, al Collegio dei Probiviri, per violazione delle norme statutarie e per gravi irregolarità procedurali entro e non oltre sette giorni dalla proclamazione.
Il ricorso
è presentato al Presidente del Collegio dei Probiviri in carica, eventualmente prorogato per la decisione sui ricorsi elettorali, che deciderà entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 16
Il Segretario del Direttivo conserva gli atti e le schede elettorali non oltre tre mesi a far data dalle proclamazione; comunque conserverà il verbale dello scrutinio elettorale con l'indicazione dei voti attribuiti.
In caso di dimissioni, decadenza o altre cause estintive di uno o più Consiglieri in carica, il direttivo provvedere a convocare l'Assemblea per la loro sostituzione non oltre 60 giorni dalla causa estintiva.
Le dimissioni anche successive della maggioranza del Direttivo, comporterà la decadenza dell'intero organo e l'obbligo di nuove elezioni entro 60 giorni.

Nel periodo transitorio le funzioni di Presidente e dell'intero Direttivo saranno rispettivamente dal Presidente del Collegio di Probiviri e dal Collegio di Probiviri ai quali i membri dimissionari o decaduti hanno l'obbligo di consegnare tutti gli atti dell'Associazione.
Le nuove elezioni saranno indette dal Collegio dei Probiviri non oltre 60 giorni dalla decadenza del direttivo.


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