Camera Penale di Torre Annunziata

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Il Protocollo d'intesa

La Camera Penale

Protocollo di intesa approvato nella seduta congiunta Camera Penale - ANM (sezione Torre Annunziata) del 16/12/2010 (stampa il documento originale)

Protocollo per la gestione delle udienze penali
monocratiche e collegiali nonché dinanzi al GIP/GUP


LE RAGIONI DEL DOCUMENTO
IL COMUNE FONDAMENTO DEONTOLOGICO DEL PROTOCOLLO


Lo scopo principale del presente documento è quello di consentire il corretto e sereno svolgimento dell'udienza penale coinvolgendo, in un sistema condiviso di regole di buon senso, gli attori professionali del processo (Giudice, Pubblico Ministero e Difesa). Ciò consente di coniugare le esigenze, assolutamente complementari, di efficacia della risposta giudiziaria e di effettività dell'esercizio del diritto di difesa. La condivisione delle regole di "metodo" ha quale ulteriore fine quello di garantire il massimo rispetto di tutti i soggetti che a vario titolo si trovano coinvolti nel processo, siano essi testi, persone offese od imputati.

E' forte e radicata convinzione che qualunque strumento organizzativo non potrà mai raggiungere quest'obiettivo in mancanza di un reale, effettivo e reciproco riconoscimento dell'elevatissima dignità istituzionale dei ruoli del Magistrato e dell'Avvocato.
E' dunque imprescindibile che innanzi tutto i Magistrati e gli Avvocati sappiano vivere le rispettive, diverse posizioni processuali improntando la loro attività non solo al rispetto formale e sostanziale delle norme di procedura ma anche all'imprescindibile rigore e correttezza nei modi e nei toni.

LINEE GUIDA NELLA GESTIONE DELL'UDIENZA PENALE


l -- L'udienza penale inizia di regola alle ore 9.00.
L'udienza penale è organizzata dal Giudice in modo che non vengano chiamati processi oltre le ore 16.00, fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o che il superamento di detto orario non sia stato concordato con le parti.
Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle suddette indicazioni circa la durata dell'udienza, con specifico riferimento al numero e tipologia di processi fissati, che dovrà essere tale da assicurare il sostanziale rispetto degli orari di inizio e termine dell'udienza.
A tal fine si stabilisce, con specifico riferimento all'udienza monocratica, un tetto massimo di 25 processi

Dinanzi al GIP/GUP il numero massimo è fissato in 15-18 procedimenti.

Il Giudice, in presenza di processi la cui complessità rende ipotizzabile, la trattazione in più udienze, d'ufficio o su richiesta di parte, determinerà un calendario dei rinvii al fine di programmare la durata del processo e consentire alle parti di organizzare la propria partecipazione alle udienze.

Nei casi in cui sia stato concordato un calendario dei rinvii gli avvocati s'impegnano ad organizzare la propria attività professionale in modo da assicurare la partecipazione alle udienze stabilite e, in ogni caso, a comunicare eventuali sopravvenuti impedimenti in tempo utile a consentire una diversa organizzazione delle udienze di prosecuzione del giudizio.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice, se richiesto, fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio.

La Camera Penale s'impegna ad assicurare in ogni udienza la presenza di un difensore d'ufficio.

Nelle udienze dibattimentali, i Giudici, i Pubblici Ministeri ed i Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

Ove il rinvio d'ufficio di un processo sia, per qualsivoglia ragione, altamente probabile sin dai giorni precedenti l'udienza (es. impedimento del Giudice), il Giudice ne informa, se possibile, le parti senza formalità.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE DI CHIAMATA DEI PROCESSI


Al fine di consentire una ordinata gestione dell'udienza e di permettere agli Avvocati ed ai Pubblici Ministeri di organizzarsi in tempo utile per poter affrontare, i primi, i molteplici e contemporanei impegni professionali, molto spesso presso distinti Uffici Giudiziari, ed i secondi per poter efficacemente seguire i processi delegati per la trattazione in udienza, si è profilata la concreta possibilità di ovviare o, quanto meno, attenuare i relativi disagi attraverso:
- la individuazione e previsione di un "ordine di chiamata dei processi";
- la comunicazione di tale "ordine" all'inizio della udienza;
- la possibilità, in tal modo, per l ' Avvocato di sapere la collocazione del processo cui è interessato a comparire nell'ambito dell'"ordine di chiamata", con la conseguente possibilità di sapere, quanto meno, se il processo verrà chiamato tra i primi, oppure verso la fine dell'udienza;
- la programmazione dei rinvii da parte del Giudice in modo da tenere conto, ove possibile, anche dell'organizzazione dell'ufficio di Procura, in particolare prevedendo la fissazione dei prosiegui nei giorni in cui il medesimo Pubblico Ministero è tabellarmente delegato alla trattazione di udienze dinanzi allo stesso Giudice,
- la possibilità per l'Avvocato di formulare istanza di trattazione del processo "non prima di un certo orario" (ovviamente, sempre entro la mattinata), così da consentirgli di evadere i concorrenti impegni. In caso di rigetto della richiesta, determinata dall' esigenza di non interrompere l'attività di udienza o da altre eccezionali ragioni che non rendono differibile la trattazione, il Giudice ne motiverà le ragioni a verbale.
il Giudice darà spazio alle istanze di trattazione del processo "non prima di un certo orario", subordinatamente alla condizione che tutte le parti private interessate abbiano prestato assenso (e di ciò l'Avvocato deve farsi garante). L'istanza può essere inviata via fax o rassegnata con breve appunto scritto al Cancelliere di udienza.
- La complessità delle esigenze che vengono a confronto rende auspicabile l'individuazione di un unico "ordine", adottato da tutti i Magistrati del settore penale.
Sono, dunque, emerse alcune indicazioni di massima che appaiono valide in astratto e che, pertanto, possono formare oggetto di attuazione:

Ø in assenza di contro-indicazioni, la priorità verrà data ai processi con detenuti, con rito direttissimo e, successivamente, secondo l'ordine d'iscrizione nel registro di notizie di reato da valutarsi anche con riferimento a processi per i quali i testi siano presenti
Ø l'opportunità di provvedere, in apertura dell'udienza, al rinvio dei processi per i quali siano stati rilevati difetti di costituzione del rapporto processuale od altre ragioni d'impedimento ostative alla loro trattazione. Ciò andrà particolarmente curato quando vi siano testi presenti in aula. Al di fuori di questa situazione, laddove eccezionali esigenze di gestione dell'udienza impediscano di disporre detti rinvii ad inizio dell'udienza, sarà cura del Giudice rendere comunque noto subito agli Avvocati interessati che il rinvio verrà disposto a fine udienza od in un momento successivo, in modo da consentire agli stessi di allontanarsi dall'aula.
Ø in caso di assenza del Difensore al momento del primo appello (cioè all'inizio dell'udienza), il processo slitta in coda a quelli per i quali i Difensori siano, invece, presenti.
Ø In tutti i casi, entro le ore 11.00, il Giudice verificherà per quali processi non siano ancora presenti i testi e ciò al fine di consentire agli Avvocati interessati di avere cognizione di ciò. In tal caso, resta inteso che, salvo assenso dell'Avvocato, il processo sarà comunque rinviato anche se il teste si presenti successivamente quando il Difensore avrà comunicato il proprio definitivo allontanamento dall' aula dopo la descritta verifica.
Ø le istanze di rinvio o di differimento orario del procedimento dovranno essere presentate dagli Avvocati con adeguato anticipo rispetto all'udienza o, solo laddove motivate dall'imprevedibilità dell'impedimento, all'apertura dell'udienza.
Ø I Magistrati s'impegnano a fissare un orario di ricevimento adeguato degli Avvocati o a determinare le modalità ed i tempi per consentire agli Avvocati di poter confrontarsi con loro sui procedimenti d'interesse. Gli Avvocati s'impegnano a rispettare l'orario di ricevimento o le modalità stabilite.

REGOLE FINALI

I rappresentanti delle locali Associazione Nazionale Magistrati e della Camera Penale s'impegnano a promuovere tra i rispettivi colleghi incontri volti alla verifica del rispetto delle regole fissate nel presente protocollo ed a curare un periodico incontro informativo tra le due associazioni.

I Magistrati e gli Avvocati segnaleranno eventuali disfunzioni organizzative conseguenti alla applicazione delle prescrizioni del presente protocollo, ovvero prassi distorsive o comunque assunte in violazione sostanziale delle prescrizioni medesime.

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